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STATUTO
DENOMINAZIONE E SEDE
Art.1) E’ costituita l’associazione denominata FORMA MENTIS associazione culturale
Art.2) L’associazione ha sede in Napoli a via Luigia Sanfelice 89;
SCOPO
Art.3) L’associazione ha lo scopo, di:
Promuovere e diffondere le materie e le attività di carattere umanistico, scientifico, giuridico, economico ed artistico, con particolare riguardo agli aspetti concreti di accrescimento culturale della persona, con particolare applicazione delle stesse nella formazione scolastica ed universitaria, nonché in progetti di formazione e riconversione professionale.
al centro dell’attività dell’associazione si pongono lo studio, il dibattito, la ricerca ed ogni modalità di espressione delle attività incrementative della formazione culturale e professionale della persona.
A tal fine l’associazione, a titolo esemplificativo e non tassativo, potrà svolgere le seguenti attività:
ATTIVITA’ CULTURALI – organizzazione di tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi e dibattiti, spettacoli e manifestazioni teatrali, televisivi e cinematografici; nonché la conservazione e divulgazione del materiale archivistico raccolto dall’associazione, favorendone lo studio.
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE – organizzazione di corsi di formazione e perfezionamento, anche con l’ausilio di soggetti esterni, su qualsiasi tematica di interesse dell’associazione; più precisamente corsi di recupero nelle materie scolastiche ed universitarie, nonché corsi di formazione e riconversione professionale.
ATTIVITA’ SOCIALI – Formazione culturale e professionale di persone socialmente disagiate, con il precipuo fine di agevolarne l’ingresso nella società e nel mondo del lavoro.
Progetti pilota ed iniziative primarie, nella formazione culturale e professionale, saranno riservati agli ospiti di Villa Aurora in Napoli, in virtù dei principi ispiratori che hanno fatto sorgere il preente sodalizio.
ATTIVITA’ EDITORIALI – pubblicazione di una rivista bollettino, libri, cataloghi di mostre, atti di convegni e seminari, studi e ricerche.
ATTIVITA’ PROMOZIONALI – partecipare a mostre, fiere e convegni per la diffusione di qualsiasi tematica di interesse dell’associazione.
L’associazione potrà comunque svolgere, sia nella propria sede che in altri luoghi, ogni e qualsiasi attività culturale lecita ed aderenti agli scopi del sodalizio.
Al fine di consentire il migliore raggiungimento degli scopi sociali si potranno, inoltre, svolgere attività commerciali, nell’ambito degli associati, purchè le stesse abbiano carattere marginale rispetto alle attività sociali e a condizioni che gli utili siano destinati al raggiungimento degli scopi istituzionali dell’associazione.
ENTRATE E PATRIMONIO
Art.4) Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali e dai beni con queste acquistati;
b) dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni a fiere, mostre od eventi in genere;
c) da contributi, lasciti ed erogazioni provenienti da terzi a qualunque titolo;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale, anche di natura commerciale.
BILANCI ED ESERCIZIO SOCIALE
Art.5) L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal consiglio direttivo (o dal consigliere unico), il bilancio preventivo e quello consuntivo. il bilancio consuntivo, nonché quello preventivo, dovranno essere approvati dall’assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell’esercizio. il predetto termine potrà essere prorogato di non oltre trenta giorni quando particolari esigenze lo richiedano.
ASSOCIATI (categorie, diritti, perdita della “qualità”, obblighi)
Art.6) Gli associati si distinguono in Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari.
sono associati Fondatori quelli che hanno promosso e costituito l’associazione.
Sono associati Ordinari tutti che ne abbiano fatto domanda al consiglio direttivo (o al consigliere unico, o ai consiglieri) ed abbiano ottenuto parere favorevole con il voto di almeno due terzi dei componenti il consiglio, o il parere favorevole con il solo voto espresso dal consigliere unico o da uno dei consiglieri. la domanda di ammissione deve, a pena di nullità, contenere la dichiarazione di aver preso conoscenza dello statuto e dei regolamenti e l’impegno ad operare in conformità agli stessi.
Sono associati Sostenitori tutti coloro che abbiano versato la quota di cui al successivo art.14 e sottoscritto l’adesione all’associazione nel rispetto delle norme statuarie e dei regolamenti che saranno emanati dal consiglio direttivo (o dal consigliere unico).
L’iscrizione deve essere rinnovata a pena di decadenza ogni anno solare entro il mese di febbraio.
sono associati onorari coloro che, per particolari meriti sociali o culturali, vengono nominati tali dal consiglio direttivo.
gli associati sostenitori e onorari non hanno diritto al voto.
Le prestazioni di carattere culturale e di natura scolastica potranno essere erogate a favore dei figli minori espressamente indicati dall’associato
La qualità di associato non è trasmissibile per atto tra vivi, né mortis causa.
Art.7) Gli associati o i soggetti designati dagli stessi, al fine dell’erogazione delle prestazioni, avranno diritto di frequentare i locali sociali e di prendere parte alle manifestazioni promosse dall’associazione.
Art.8) La qualità di associato si perde, oltrechè per scioglimento dell’associazione, per recesso unilaterale, da notificarsi per iscritto mediante lettera raccomandata o per radiazione deliberata dal consiglio direttivo, o dal consigliere unico, per i seguenti motivi:
a) quando non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando in qualunque modo si arrechi danno morale o materiale all’associazione;
c) per mora nel pagamento dei contributi associativi senza giustificato motivo.
Gli associati radiati per morosità potranno, a domanda essere riammessi dopo almeno sei mesi dall’avvenuta radiazione, dietro pagamento del doppio dei contributi associativi rimasti inadempiuti.
Gli associati receduti o esclusi o gli eredi degli associati deceduti non possono richiedere i contributi versati ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Art.9) Gli associati fondatori, ordinari e sostenitori sono tenuti:
a) al pagamento dei contributi associativi, il cui ammontare e le cui modalità di pagamento saranno stabiliti dal consiglio direttivo;
b) all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
c) al versamento dei contributi straordinari deliberati dagli organi sociali per integrazioni della cassa sociale.
ORGANI (Consiglio direttivo o Consigliere Unico o Consiglieri, presidente assemblea)
Art.10) Sono organi dell’associazione: il consiglio direttivo o in alternativa il consigliere unico o un organo pluralitario, non collegiale, composto da due o più consiglieri, il presidente, l’assemblea.
Art.11) L’associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da tre o cinque membri, eletti, nel proprio seno, dall’assemblea; gli stessi durano in carica fino a rinunzia o revoca o per quel determinato periodo che sarà stabilito in sede di nomina.
Il consiglio direttivo avrà tutte le attribuzioni, poteri e prerogative non espressamente riservate all’assemblea.
In alternativa l’associazione potrà essere amministrata:
- da un consigliere unico, il quale avrà tutte le attribuzioni, poteri e prerogative del consiglio direttivo e del presidente, compresa la legale rappresentanza e firma sociale;
- da un organo pluralitario, non collegiale, composto da due o più consiglieri; i consiglieri opereranno disgiuntivamente, senza che le loro volontà od azioni vengano e4spresse o compiute collegialmente.
I consiglieri avranno tutte le attribuzioni, poteri e prerogative del consiglio direttivo e del presidente, compresa la legale rappresentanza e firma sociale.
Art.12) Ilconsiglio direttivo nomina, nel proprio seno, un presidente; al presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi. Il presidente, o il consigliere unico, o i consiglieri fin dalla nomina sono legittimati ad accendere rapporti di conto corrente con istituti di credito od agenzie postali, senza preventiva autorizzazione del consiglio direttivo o dell’assemblea, al fine di una migliore ed elastica gestione finanziaria.
Art.13) In assenza del presidente, la firma sociale e la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi spettano al vice presidente, in assenza anche di questi spettano ad un consigliere delegato dal presidente.
Art. 14) Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri, ed in ogni caso almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, preventivo ed all’ammontare delle quote sociali.
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri; delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di che presiede.
Art.15) Il consiglio direttivo (o il consigliere unico, o i consiglieri) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, e provvede: a deliberare sull’ammissione degli associati ordinari; a nominare gli associati onorari; a determinare la quota di adesione dovuta annualmente dagli associati; ad eleggere nel suo seno il presidente ed il vice presidente dell’associazione; a nominare nel suo seno un tesoriere ed un segretario; ad adottare tutte le iniziative volte a realizzare gli scopi associativi; a formulare il bilancio preventivo, consuntivo e regolamenti interni. Nel caso l’amministrazione sia sffidata ad un consigliere unico le funzioni di consigliere e segretario sono naturalmente affidate allo stesso; al consigliere unico, o ai consiglieri, sono correlati tutti i diritti, obblighi, cariche, prerogative e facoltà che regolano il funzionamento degli organi, di cui agli art. 10-11-12-12-14-15 del presente statuto.
Art.16) In sede di atto costitutivo, in deroga al disposto degli articoli di cui al presente statuto, avviene la prima nomina del consiglio direttivo, o del consigliere unico, o dei consiglieri.
Art.17) Gli associati sono convocati in assemblea dal consiglio direttivo, o dal consigliere unico, o dai consiglieri almeno una volta l’anno, mediante comunicazione scritta da affiggersi nella bacheca sociale, almeno otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea, contenete l’ordine del giorno, data, luogo ed ora dell’adunanza.
Art.18) L’assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e su quello preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione, sulla nomina dei componenti del consiglio direttivo, poteri e limiti dello stesso.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo, dello statuto e su tutte le altre materie ed argomenti che non siano di competenza dell’assemblea ordinaria.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto ad intervenire, e delibera a maggioranza dei presenti su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.
In prima convocazione l’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto ad intervenire, e delibera a maggioranza dei prsenti su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.
In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, leggitimati ad intervenire, e delibera a maggioranza dei presenti su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.
In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto ad intervenire, e delibera a maggioranza dei presenti su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Art.19) Hanno diritto ad intervenire all’asemblea tutti gli associati fondatori e ordinari in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
Art.20) L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, o dal consigliere unico, o da uno dei consiglieri; in mancanza l’assemblea nomina il proprio presidente. Il presidente nomina un segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori. Spetta al presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento in assemblea. Delle riunioni si redige processo verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori .
FUNZIONI DI TESORIERE E SEGRETARIO
Art.21) Il tesoriere tiene il giornale di cassa, curerà l’esazione delle somme pervenute all’associazione, eseguirà i pagamenti ordinatigli dal presidente. Il segretario verbalizza le deliberazioni del consiglio direttivo e delle assemblee; redige gli atti concernenti l’attività dell’associazione. Tiene aggiornato il registro degli associati.
DURATA E SCIOGLIMENTO
Art.22) La durata dell’associazione è prevista fino al 31/12/2050; allo spirare del termine la durata potrà essere prorogata tacitamente di anno in anno. L’eventuale scioglimento anticipato dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.
CONTROVERSIE
Art.23) Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con l’esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, nominati dall’assemblea; essi giudicheranno senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
RINVIO
Art.24) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia
Napoli, li 30/05/2005
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